P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'   costituzionale   per   violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione, degli artt. 20, lett. c), e  22,  ultimo  comma,  della
 legge  28  febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non prevedono che
 il  rilascio  di  autorizzazione  possa  estinguere   il   reato   di
 lottizzazione   abusiva   negoziale  non  autorizzata  come  definito
 dall'art. 18 della stessa legge 28 febbraio 1985, n. 47;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
    Dispone  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia  comunicata
 al  Presidente  della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato
 della Repubblica.
      Mantova, addi' 29 maggio 1993
                          Il pretore: ROSINA

 93C1016