P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione, degli artt. 20, lett. c), e 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non prevedono che il rilascio di autorizzazione possa estinguere il reato di lottizzazione abusiva negoziale non autorizzata come definito dall'art. 18 della stessa legge 28 febbraio 1985, n. 47; Sospende il giudizio in corso; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Mantova, addi' 29 maggio 1993 Il pretore: ROSINA 93C1016