P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 12  giugno  1984,
 n.  222  nella  parte  in cui non consente al titolare di pensione di
 invalidita', il quale dopo l'entrata in vigore  della  legge  n.  222
 citata   veda  aggravate  le  proprie  condizioni  fino  a  diventare
 assolutamente  inabile,  e  quantomeno  nell'ipotesi  in  cui   abbia
 rinunciato  al trattamento in godimento, di conseguire la pensione di
 inabilita', con riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunica ai Presidenti delle Camere;
    Dispone la sospensione del presente giudizio.
      Pisa, addi' 2 luglio 1993
                         Il pretore: NISTICO'

 93C1025