P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 nella parte in cui non consente al titolare di pensione di invalidita', il quale dopo l'entrata in vigore della legge n. 222 citata veda aggravate le proprie condizioni fino a diventare assolutamente inabile, e quantomeno nell'ipotesi in cui abbia rinunciato al trattamento in godimento, di conseguire la pensione di inabilita', con riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunica ai Presidenti delle Camere; Dispone la sospensione del presente giudizio. Pisa, addi' 2 luglio 1993 Il pretore: NISTICO' 93C1025