P. Q. M.
    Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni  di
 legittimita'  costituzionale  sollevate  nel  ricorso in epigrafe nei
 confronti dell'art. 4, settimo comma, della legge 30  dicembre  1991,
 n. 412 in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 della costituzione.
    Dispone  la  sospensione del giudizio e ordina la remissione degli
 atti alla Corte costituzionale.
    Dispone che a cura della  segreteria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato e  della  Camera  dei
 Deputati.
    Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 maggio 1993
                          Il presidente: JUSO
                                       Il consigliere estensore: RULLI
    Il consigliere: POZZI
 93C1051