P. Q. M. Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate nel ricorso in epigrafe nei confronti dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 della costituzione. Dispone la sospensione del giudizio e ordina la remissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 maggio 1993 Il presidente: JUSO Il consigliere estensore: RULLI Il consigliere: POZZI 93C1051