P. Q. M.
    Respinta l'istanza proposta da Carrabs Guido, di ufficio  dichiara
 rilevante   e   non   manifestamente   infondata   la   questione  di
 costituzionalita' dell'art. 18, ottavo comma, della legge n. 354/1975
 nella parte nella quale non prevede che i  provvedimenti  di  diniego
 dell'autorita'  procedente per i permessi di colloquio debbano essere
 motivati e soggetti a reclamo, in relazione agli artt. 2 e 29, 15 e 3
 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina  che  a  cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione
 degli atti  alla  Corte  costituzionale  sia  notificata  alle  parti
 (indagato,   parti   offese,   difensore   dell'indagato  e  pubblico
 ministero)  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere.
      Firenze addi' 13 aprile 1993
            Il giudice per le indagini preliminari: CELOTTI

 93C1055