P. Q. M. Respinta l'istanza proposta da Carrabs Guido, di ufficio dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 18, ottavo comma, della legge n. 354/1975 nella parte nella quale non prevede che i provvedimenti di diniego dell'autorita' procedente per i permessi di colloquio debbano essere motivati e soggetti a reclamo, in relazione agli artt. 2 e 29, 15 e 3 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti (indagato, parti offese, difensore dell'indagato e pubblico ministero) nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Firenze addi' 13 aprile 1993 Il giudice per le indagini preliminari: CELOTTI 93C1055