P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23,  terzo  comma,  della
 legge  11  marzo  1953,  n. 87 giudica rilevante e non manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento
 agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dell'art. 59, primo  comma,
 della  legge 18 marzo 1968, n. 313 nonche' dell'art. 51, primo comma,
 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte  in  cui  dispongono
 che  il  trattamento di riversibilita' spetta alla vedova "purche' il
 matrimonio sia durato non meno di  un  anno  ovvero  sia  nata  prole
 ancorche' postuma".
    Sospende  il  giudizio  e  dispone la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale.
    Ordina che, a cura della segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alla  ricorrente  ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
    Cosi'  provveduto  in Roma, nella Camera di Consiglio del 1 giugno
 1993.
                         Il presidente: GARRI
    Depositata in segreteria il giorno 17 giugno 1993.
                          Il segretario: MAIO

 93C1057