P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dell'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 nonche' dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui dispongono che il trattamento di riversibilita' spetta alla vedova "purche' il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma". Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alla ricorrente ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' provveduto in Roma, nella Camera di Consiglio del 1 giugno 1993. Il presidente: GARRI Depositata in segreteria il giorno 17 giugno 1993. Il segretario: MAIO 93C1057