P. Q. M.
    Ritiene  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 costituzionalita' dell'art. 45, primo comma,  della  legge  3  agosto
 1961,  n.  833,  nella  parte  in  cui  non  prescrive l'obbligatorio
 deferimento alla commissione di disciplina, del militare cui  sia  da
 infliggere  la  sanzione  della  cessazione  dalla ferma volontaria o
 dalla rafferma per motivi disciplinari.
    Sospende quindi il giudizio  ed  ordina  l'immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che,  a  cura delle segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
    Cosi' deciso in Venezia, in camera di consiglio il 3 giugno 1993.
                         Il presidente: TROTTA
   L'estensore: STEVANATO.
                                   Il segretario: (firma illeggibile).
 93C1058