P. Q. M. Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 45, primo comma, della legge 3 agosto 1961, n. 833, nella parte in cui non prescrive l'obbligatorio deferimento alla commissione di disciplina, del militare cui sia da infliggere la sanzione della cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari. Sospende quindi il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura delle segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Venezia, in camera di consiglio il 3 giugno 1993. Il presidente: TROTTA L'estensore: STEVANATO. Il segretario: (firma illeggibile). 93C1058