P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  12-quinques,  secondo comma,
 della legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato  dall'art.  5  del
 d.l.  21  gennaio 1993, n. 14, reiterato con d.l. 23 marzo 1993, n.
 73, in relazione agli artt. 3,  24,  secondo  comma,  e  27,  secondo
 comma, della Costituzione;
    Sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla
 Corte  costituzionale  nonche'  la  notifica della presente ordinanza
 alla parte, al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Ordina altresi' la comunicazione  del  presente  provvedimento  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Vibo Valentia, addi' 6 luglio 1993
                         Il presidente: REILLO

 93C1086