PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 442  cod.proc.civ.
 -  gia'  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo in parte qua con
 sentenza n. 196 del 1993 - sollevata, in riferimento agli artt.  3  e
 38  della  Costituzione,  dal  Pretore di Viterbo con le ordinanze in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1102