PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ. - gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 196 del 1993 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Viterbo con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C1102