LA CORTE DI CASSAZIONE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal p.m.
 contro  Caramando  Lazzaro,  avverso  la  sentenza  del  g.i.p. della
 pretura di Salerno del 12 febbraio 1993;
    Sentita la relazione fatta dal consigliere V. Papadia;
    Lette le conclusioni del p.m.  con  le  quali  chiede  sollervarsi
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 160 del c.p. con
 sentenza  12  febbraio  1993  il  g.i.p.  della  pretura  di  Salerno
 dichiarava  non  doversi procedere nei confronti di Caramando Lazzaro
 in ordine al reato di violazione degli artt. 51 e 77 del decreto  del
 Presidente   della   Repubblica   n.  164/1956  perche'  estinto  per
 prescrizione.
    Il   p.m.   ha   proposto   ricorso   per   cassazione   deducendo
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 160 del c.p. nella parte in
 cui  non  e'  riconosciuta  efficacia interruttiva alla emissione del
 decreto penale di condanna.
    Rileva la Corte che la eccezione sollevata dal ricorrente  non  e'
 manifestamente  infondata.  Ed  invero,  la  norma  di  cui  al  cpv.
 dell'art. 160 del c.p. non include, tra  gli  atti  aventi  efficacia
 interruttiva  della  prescrizione,  la  richiesta  di  emissione  del
 decreto penale di condanna,  a  differenza  di  quanto  espressamente
 previsto per la richiesta di decreto di rinvio a giudizio.
    Orbene,  poiche' entrambe le richieste concretizzano una attivita'
 dell'organo  preposto  all'esercizio  dell'azione  penale  diretta  a
 promuovere  il procedimento, non si ravvisa il motivo di tale diverso
 trattamento   che   comporta   una   ingiustificata    ed    illogica
 differenziazione tra situazioni analoghe. E poiche', nella specie, la
 questione  e'  rilevante  dovendosi,  in  caso contrario, ritenere la
 prescrizione del reato.