P. Q. M. Sospesa la decisione, rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma 2-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, per violazione dell'art. 3 della Costituzione laddove, di fronte alla richiesta del conduttore che invochi la proroga biennale, non consente al locatore di dedurre la propria necessita' abitativa; Dispone che la presente ordinanza venga comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri. Pescara, addi' 23 gennaio 1993 Il pretore: ANGELINI 93C1131