P. Q. M.
    Sospesa la decisione, rimette gli atti alla  Corte  costituzionale
 per  l'esame della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma
 2-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, per violazione dell'art.  3
 della  Costituzione  laddove, di fronte alla richiesta del conduttore
 che invochi la proroga biennale, non consente al locatore di  dedurre
 la propria necessita' abitativa;
    Dispone  che  la presente ordinanza venga comunicata ai Presidenti
 dei due rami del Parlamento e notificata al Presidente del  Consiglio
 dei Ministri.
      Pescara, addi' 23 gennaio 1993
                         Il pretore: ANGELINI

 93C1131