PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara:
       a)   la   manifesta   inammissibilita'   delle   questioni   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 444  del  codice  di  procedura
 penale   sollevate,   in   riferimento   agli  artt.  3  e  27  della
 Costituzione, dal Pretore di Roma - Sezione distaccata  di  Frascati,
 con l'ordinanza in epigrafe;
       b)  la  manifesta  infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 164 del codice penale e 444 del codice  di
 procedura  penale  sollevata,  in riferimento agli artt. 3 e 27 della
 Costituzione, dal medesimo giudice con la stessa ordinanza.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1168