PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara: a) la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Roma - Sezione distaccata di Frascati, con l'ordinanza in epigrafe; b) la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 164 del codice penale e 444 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal medesimo giudice con la stessa ordinanza. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C1168