PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  50  della  legge   26   luglio   1975,   n.   354   (Norme
 sull'ordinamento   penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle  misure
 privative e limitative della  liberta'),  sollevata,  in  riferimento
 all'art.  3  della  Costituzione,  dal  Tribunale  di Sorveglianza di
 Torino con ordinanza del 5 gennaio 1993.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 5 novembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 18 novembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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