PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Sorveglianza di Torino con ordinanza del 5 gennaio 1993. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 5 novembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 18 novembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C1179