Tutto quanto sopra  premesso  e  considerato,  il  Presidente  del
 Consiglio    dei    Ministri    conclude   perche'   sia   dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale:
      della legge  regionale  Trentino-Alto  Adige  9  novembre  1983,
 "Ordinamento  degli  uffici regionali e norme sullo stato giuridico e
 trattamento economico del personale" e successive leggi  di  modifica
 ed  integrazione  11  giugno  1987,  n.  5  e 21 febbraio 1991, n. 5,
 laddove  non  prevedono  che  i  rapporti  di  lavoro  del  personale
 regionale siano disciplinati dalle disposizioni delle sezioni seconda
 e  terza, capo primo, titolo secondo del libro quinto del cod. civ. e
 dalle leggi sui  rapporti  di  lavoro  subordinato  nell'impresa,  in
 quanto   compatibili  con  la  specialita'  del  rapporto  e  con  il
 perseguimento degli  interessi  generali  nei  termini  definiti  dal
 d.lgs. n. 29/1993;
      degli artt. 29, 37, 40 della legge regionale 9 novembre 1983, n.
 15,  in  relazione  all'art.  2,  lettere a), b) e q), della legge 23
 ottobre 1992, n. 421; 45, 51 e 54 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
      degli artt. 4, 6 e 8 della legge regionale 21 febbraio 1991,  n.
 5,  in  relazione  all'art.  2,  lettere b), f), g) e l), della legge
 delega n. 421/1992 e poi artt. 50, 51, 52 del d.lgs. n. 29/1993;
      della legge regionale n. 15/1983, e delle  leggi  successive  di
 modifica  ed integrazione n. 5/1987 e n. 5/1991, per non essere state
 adeguate alle disposizioni elencate al n. 7) del presente ricorso;
      degli artt. 3, 4 e 5 della legge regionale 5 marzo 1993,  n.  4,
 recante disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale
 dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige in relazione all'art. 2,
 lett. b), f), g) e l), della legge delega n. 421/1992 e poi artt. 50,
 51, 52 del d.lgs. n. 29/1993;
 il  tutto  con  riferimento  all'art.  2,  secondo e terzo comma, del
 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.
      Roma, addi' 2 novembre 1993
                  Gaetano ZOTTA, avvocato dello Stato

 93C1194