Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Presidente del Consiglio dei Ministri conclude perche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale: della legge regionale Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale" e successive leggi di modifica ed integrazione 11 giugno 1987, n. 5 e 21 febbraio 1991, n. 5, laddove non prevedono che i rapporti di lavoro del personale regionale siano disciplinati dalle disposizioni delle sezioni seconda e terza, capo primo, titolo secondo del libro quinto del cod. civ. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, in quanto compatibili con la specialita' del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei termini definiti dal d.lgs. n. 29/1993; degli artt. 29, 37, 40 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, in relazione all'art. 2, lettere a), b) e q), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 45, 51 e 54 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; degli artt. 4, 6 e 8 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, in relazione all'art. 2, lettere b), f), g) e l), della legge delega n. 421/1992 e poi artt. 50, 51, 52 del d.lgs. n. 29/1993; della legge regionale n. 15/1983, e delle leggi successive di modifica ed integrazione n. 5/1987 e n. 5/1991, per non essere state adeguate alle disposizioni elencate al n. 7) del presente ricorso; degli artt. 3, 4 e 5 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, recante disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige in relazione all'art. 2, lett. b), f), g) e l), della legge delega n. 421/1992 e poi artt. 50, 51, 52 del d.lgs. n. 29/1993; il tutto con riferimento all'art. 2, secondo e terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. Roma, addi' 2 novembre 1993 Gaetano ZOTTA, avvocato dello Stato 93C1194