PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 5 della legge
 regionale  della  Calabria  5  maggio  1990,  n.  55  (Modifiche   ed
 integrazioni  alle  leggi  regionali  n. 34/1984 e n. 11/1987), nella
 parte in cui non ha previsto la presenza, in  seno  alle  commissioni
 giudicatrici per l'avanzamento a dirigente di 2a qualifica, di membri
 esperti  dotati di specifica competenza tecnica rispetto alle materie
 previste per le selezioni concorsuali.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1195