PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, primo comma, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 11 dicembre 1984, n. 52 (Disciplina dell'esercizio delle attivita' professionali delle agenzie di viaggi e turismo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 18 e 117 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Maglie con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C1196