PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 14, primo comma, ultimo periodo, della legge della  Regione
 Puglia  11  dicembre  1984,  n.  52  (Disciplina dell'esercizio delle
 attivita'  professionali  delle  agenzie  di   viaggi   e   turismo),
 sollevata,  in riferimento agli artt. 3, 18 e 117 della Costituzione,
 dal giudice  conciliatore  di  Maglie  con  l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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