P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2- bis, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui non contempla il diritto, per il locatore avente necessita' di disporre dell'immobile per adibirlo ad abitazione propria o dei familiari, di recedere dal rapporto alla scadenza convenzionale ovvero nel corso della proroga legale; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nonche' la notificazione della presente ordinanza - a cura della cancelleria - alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ordina, infine, la comunicazione di essa al Presidente della Cam- era dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Verona, addi' 24 settembre 1993 Il pretore: MIRENDA 93C1210