P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata  per  violazione
 degli   artt.   3,  24  e  42  della  Costituzione  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2- bis, del d.-l.  11
 luglio  1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
 pubblica), convertito in legge, con modificazioni,  con  la  legge  8
 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui non contempla il diritto, per
 il  locatore avente necessita' di disporre dell'immobile per adibirlo
 ad abitazione propria o dei familiari, di recedere dal rapporto  alla
 scadenza convenzionale ovvero nel corso della proroga legale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
 nonche' la notificazione della presente  ordinanza  -  a  cura  della
 cancelleria  -  alle  parti  e  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Ordina, infine, la comunicazione di essa al Presidente della  Cam-
 era dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.
      Verona, addi' 24 settembre 1993
                          Il pretore: MIRENDA

 93C1210