P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  d'ufficio  ed  alternativamente,  come  da   motivazione,
 ritenendole rilevanti e non manifestamente infondate:
       a) la questione di costituzionalita' dell'art. 23, primo comma,
 della  legge  31 maggio 1975, n. 191, per contrasto con gli artt. 97,
 3, 23, 52 e 31, primo comma, della Costituzione;
       b) la questione  di  costituzionalita'  dell'art.  23,  secondo
 comma,  della  medesima  legge  31  maggio  1975,  n. 191, sempre per
 contrasto con gli artt. 97, 3,  23,  52  e  31,  primo  comma,  della
 Costituzione,  e  nella parte in cui non menziona, tra le fattispecie
 in cui non trova applicazione il primo comma dello  stesso  art.  23,
 anche  il  n.  6)  del precedente art. 22, nel testo risultante dalla
 sostituzione operata dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269;
    Ordina, a mezzo della segreteria della  sezione,  la  trasmissione
 degli  atti  alla  Corte  costituzionale e sospende il giudizio nelle
 more    della    risoluzione    del    surriferito    incidente    di
 costituzionalita';
    La  presente ordinanza sara' depositata presso la segreteria della
 sezione, che ne curera' la notificazione alle parti costituite ed  al
 Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, nonche' la comunicazione al
 Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in  Brescia,  nella  camera  di  consiglio  del  21
 settembre 1993.
                       Il presidente f.f.: CONTI
    Il consigliere: SPRINGOLO
                               Il primo referendario, estensore: ROCCO
 93C1219