P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio ed alternativamente, come da motivazione, ritenendole rilevanti e non manifestamente infondate: a) la questione di costituzionalita' dell'art. 23, primo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, per contrasto con gli artt. 97, 3, 23, 52 e 31, primo comma, della Costituzione; b) la questione di costituzionalita' dell'art. 23, secondo comma, della medesima legge 31 maggio 1975, n. 191, sempre per contrasto con gli artt. 97, 3, 23, 52 e 31, primo comma, della Costituzione, e nella parte in cui non menziona, tra le fattispecie in cui non trova applicazione il primo comma dello stesso art. 23, anche il n. 6) del precedente art. 22, nel testo risultante dalla sostituzione operata dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269; Ordina, a mezzo della segreteria della sezione, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio nelle more della risoluzione del surriferito incidente di costituzionalita'; La presente ordinanza sara' depositata presso la segreteria della sezione, che ne curera' la notificazione alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' la comunicazione al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 21 settembre 1993. Il presidente f.f.: CONTI Il consigliere: SPRINGOLO Il primo referendario, estensore: ROCCO 93C1219