P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimita' Costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 24 novembre 1992, n. 455, nella parte in cui dispone che fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31 dicembre 1993 restano in vigore e continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite gia' determinate in esecuzione del d.m. Finanze 20 gennaio 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990; Dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina che a cura della segreteria degli atti e copia della presente ordinanza siano trasmessi alla Corte costituzionale; Ordina altresi' che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato e sia espletato ogni altro incombente di legge. Cosi' deciso nella camera di consiglio della commissione tributaria in Reggio Calabria, addi' 15 dicembre 1992. Il presidente: NERI Il relatore: MUSMECI 93C1224