P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente  infondata,  in  relazione
 agli  artt.  3  e 53 della Costituzione, la questione di legittimita'
 Costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 24 novembre 1992, n. 455,  nella
 parte  in  cui  dispone che fino alla data di entrata in vigore delle
 nuove tariffe e delle nuove  rendite  e  comunque  non  oltre  il  31
 dicembre 1993 restano in vigore e continuano ad applicarsi le tariffe
 d'estimo e le rendite gia' determinate in esecuzione del d.m. Finanze
 20  gennaio  1990  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 31 del 7
 febbraio 1990;
    Dispone la sospensione del presente giudizio;
    Ordina che a cura  della  segreteria  degli  atti  e  copia  della
 presente ordinanza siano trasmessi alla Corte costituzionale;
    Ordina  altresi' che a cura della segreteria la presente ordinanza
 sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata
 ai  Presidenti  della  Camera e del Senato e sia espletato ogni altro
 incombente di legge.
    Cosi'  deciso  nella  camera  di   consiglio   della   commissione
 tributaria in Reggio Calabria, addi' 15 dicembre 1992.
                          Il presidente: NERI
                                                  Il relatore: MUSMECI
 93C1224