PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  3, nono comma, del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica
 della    disciplina     dell'assicurazione     obbligatoria     della
 responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
 motore e dei natanti), convertito nella legge 26  febbraio  1977,  n.
 39,  sollevata,  in  riferimento  all'art.  3 della Costituzione, dal
 Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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