P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4- bis, primo comma, della legge n. 354/1975, cosi' come modificato dall'art. 15 del d.-l. n. 306/1992 convertito con modificazioni in legge n. 356/1992, nei termini di cui in motivazione, per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 3, secondo comma, della Costituzione; Sospendere il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti della Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata, a cura della cancelleria, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Sassari, cosi' deciso il 23 settembre 1993. Il presidente: DEIANA Il collaboratore di cancelleria: CORRADDUZZA Il magistrato estensore: LUALDI 93C1239