P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  4-  bis,  primo  comma,  della
 legge  n.  354/1975,  cosi' come modificato dall'art. 15 del d.-l. n.
 306/1992 convertito con  modificazioni  in  legge  n.  356/1992,  nei
 termini di cui in motivazione, per violazione degli artt. 25, secondo
 comma, e 3, secondo comma, della Costituzione;
    Sospendere il giudizio in corso;
    Ordina la trasmissione degli atti della Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e sia comunicata, a cura della cancelleria, al
 Presidente  della  Camera  dei  deputati  ed al Presidente del Senato
 della Repubblica.
    Sassari, cosi' deciso il 23 settembre 1993.
                         Il presidente: DEIANA
    Il collaboratore di cancelleria: CORRADDUZZA
                                       Il magistrato estensore: LUALDI
 93C1239