P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del c.p., per contrasto con gli artt. 3 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non in- clude, fra gli atti interruttivi della prescrizione, la richiesta del p.m. di emissione del decreto penale di condanna; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al p.m., all'imputato, al difensore di quest'ultimo e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Gela, addi' 20 ottobre 1993 Il consigliere pretore dirigente: CORBINO 93C1242