P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del c.p., per  contrasto
 con  gli artt. 3 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non in-
 clude, fra gli atti interruttivi della prescrizione, la richiesta del
 p.m. di emissione del decreto penale di condanna;
    Sospende il giudizio in corso e dispone  l'immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia
 notificata al p.m., all'imputato, al difensore di quest'ultimo  e  al
 Presidente  del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Gela, addi' 20 ottobre 1993
               Il consigliere pretore dirigente: CORBINO

 93C1242