PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  38,  secondo
 comma,  del  r.d.l.  3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di
 previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti  locali),  nella
 parte   in   cui,   ai   fini   del   trattamento   pensionistico  di
 riversibilita', non equipara  ai  minorenni  gli  orfani  maggiorenni
 iscritti  ad universita' o ad istituti superiori pareggiati per tutta
 la durata del corso legale e, comunque, non  oltre  il  ventiseiesimo
 anno di eta'.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1291