PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  4,  settimo  comma,  della  legge 30 dicembre 1991, n. 412
 (Disposizioni  in  materia  di  finanza  pubblica),   sollevata,   in
 riferimento  agli  artt.  3,  4,  32  e  35  della  Costituzione, dal
 Tribunale amministrativo regionale della Calabria con le ordinanze in
 epigrafe;
      dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 4, settimo comma, della legge 30  dicembre  1991,  n.  412,
 sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione,
 dal  Pretore  di  Novara,  sezione  distaccata  di  Borgomanero,  con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1294