PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  degli  artt. 142, terzo
 comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di  procedura
 civile,  nella  parte  in  cui  non  prevedono  che  la notificazione
 all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini  dell'osservanza  del
 prescritto  termine,  con  il  tempestivo compimento delle formalita'
 imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt.
 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.
                       Il Presidente: PESCATORE
                         Il redattore: RUPERTO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 94C0222