PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  6,  primo  comma,  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184
 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori),  sollevata,
 in  riferimento  all'art.  2  della Costituzione, dal Tribunale per i
 minorenni di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe;
    Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  6,  primo  comma,  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184
 (Disciplina  dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata,
 in riferimento all'art. 3 della Costituzione,  dal  Tribunale  per  i
 minorenni di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: SANTOSUOSSO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0906