PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SANTOSUOSSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0906