PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.
 29  marzo  1973,  n.  156  (Approvazione  del   testo   unico   delle
 disposizioni  legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta e di
 telecomunicazioni), nella parte in  cui  esclude  la  responsabilita'
 della  Societa' concessionaria del servizio telefonico per le erronee
 indicazioni nell'elenco degli abbonati, come specificate dall'art. 25
 del D.M. 11 novembre 1930 (Approvazione di uno schema  di  polizza  a
 tipo unico per abbonamento al telefono);
      dichiara  non  fondata  nei  sensi  di  cui  in  motivazione  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  della  medesima   norma,
 sollevata  dal  Tribunale  di Potenza in riferimento all'art. 3 della
 Costituzione con l'ordinanza n. 344 del 1994;
      dichiara   inammissibile   la    questione    di    legittimita'
 costituzionale  dell'art.  25  del  D.M.  11 novembre 1930, sollevata
 dallo stesso Tribunale con le ordinanze di cui in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: RUPERTO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0004