PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui esclude la responsabilita' della Societa' concessionaria del servizio telefonico per le erronee indicazioni nell'elenco degli abbonati, come specificate dall'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930 (Approvazione di uno schema di polizza a tipo unico per abbonamento al telefono); dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimita' costituzionale della medesima norma, sollevata dal Tribunale di Potenza in riferimento all'art. 3 della Costituzione con l'ordinanza n. 344 del 1994; dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930, sollevata dallo stesso Tribunale con le ordinanze di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: RUPERTO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0004