PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 3 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 e 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180, come integrato dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Padova con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0008