PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 del combinato disposto degli artt. 3 del regio  decreto  9  settembre
 1941,  n.  1022 e 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180, come integrato
 dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre  1988,  n.  449,  sollevata,  in
 riferimento  agli  artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal
 giudice dell'udienza preliminare  presso  il  Tribunale  militare  di
 Padova con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0008