PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
 fallimento,   del   concordato    preventivo,    dell'amministrazione
 controllata  e  della  liquidazione  coatta  amministrativa),  ove fa
 richiamo all'art. 55 della stessa  legge,  sollevata  in  riferimento
 all'art.   3   della   Costituzione  dal  Tribunale  di  Bolzano  con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: SANTOSUOSSO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0019