P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza,  con
 riferimento  agli  artt.  3  e  24  della  Cost.,  della questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 12, primo e secondo comma,  del
 d.P.R.  26  ottobre  1972, n. 641, nella parte in cui non prevede, in
 materia di rimborsi della  tassa  annuale  cc.  gg.  sulle  societa',
 prevista  dall'art. 3, diciottesimo e diciannovesimo comma, del d.-l.
 19 dicembre 1984, convertito, nella legge 17 febbraio 1985, n.  17  e
 successive  modificazioni,  l'esperibilita'  dell'azione  giudiziaria
 anche in mancanza  dei  preventivi  ricorsi  amministrativi  previsti
 dall'art. 11, stesso d.P.R. n. 641 del 1972;
    Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza, a cura del cancelliere, sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti dei due rami del Parlamento.
    Cosi'  deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24 novembre
 1994.
                        Il presidente: DIMUNDO
 
 95C0227