P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi della tassa annuale cc. gg. sulle societa', prevista dall'art. 3, diciottesimo e diciannovesimo comma, del d.-l. 19 dicembre 1984, convertito, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 e successive modificazioni, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza dei preventivi ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11, stesso d.P.R. n. 641 del 1972; Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, a cura del cancelliere, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24 novembre 1994. Il presidente: DIMUNDO 95C0227