P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di leggittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies della legge n. 431/1985, in relazione agli artt. 3, 9, 13, 25 e 27 della Cost., dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Camerino, addi' 10 novembre 1994 Il presidente: SEMERARO Il giudice estensore: TULUMELLO 95C0246