P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e segg. della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,
 ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione
 di  leggittimita'  costituzionale  dell'art.  1-sexies della legge n.
 431/1985, in relazione agli artt. 3, 9, 13,  25  e  27  della  Cost.,
 dispone  la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
      Camerino, addi' 10 novembre 1994
                        Il presidente: SEMERARO
                                       Il giudice estensore: TULUMELLO
 95C0246