ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
    Nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  404,  primo
 comma,  del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
 il 26 novembre 1994 dal Pretore di Palermo  nel  procedimento  civile
 vertente  tra  la  S.a.s.  Navali  Arredamenti  e  Guy Anne ed altro,
 iscritta al n. 787 del registro ordinanze  1994  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  3,  prima serie speciale,
 dell'anno 1995;
    Udito nella camera di consiglio  del  3  maggio  1995  il  Giudice
 relatore Cesare Ruperto;
                           Ritenuto in fatto
    Nel  corso  di  un  giudizio  di opposizione di terzo proposto dal
 cessionario di un'azienda avverso l'ordinanza con cui il  Pretore  di
 Palermo  aveva  convalidato  la licenza per finita locazione intimata
 dal locatore nei confronti del dante causa dell'opponente, il Pretore
 medesimo, con ordinanza emessa il 26 novembre 1994, ha sollevato,  in
 riferimento  agli  artt.  3  e  24  della  Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice di
 procedura civile, nella parte  in  cui  non  prevede  l'esperibilita'
 dell'opposizione  ordinaria di terzo avverso l'ordinanza di convalida
 di licenza per finita locazione allorche' sia stata  pronunciata  per
 mancata comparizione ovvero per mancata opposizione dell'intimato.
    Osserva il giudice a quo come il mezzo d'impugnazione in argomento
 risulti  gia' esperibile avverso le ordinanze di sfratto emesse tanto
 per finita locazione che per morosita', in forza delle  sentenze  nn.
 167 del 1984 e 237 del 1985 di questa Corte, con la conseguenza che -
 allo  stato  -  sarebbe  soltanto  il momento scelto dal locatore per
 agire, anteriormente o successivamente alla scadenza del contratto, a
 determinare l'opponibilita' dell'ordinanza di convalida da parte  del
 terzo  che assuma lese le proprie ragioni, nel senso che soltanto nel
 secondo caso e' proponibile l'opposizione. Tale lacuna determinerebbe
 una lesione degli evocati parametri costituzionali, concretantesi  in
 un'ingiustificata disparita' di trattamento ed in una menomazione del
 diritto di agire in giudizio.
                         Considerato in diritto
    1.  -  E'  denunciato  l'art.  404,  primo  comma,  del  codice di
 procedura civile, nella parte in cui  non  ammette  l'opposizione  di
 terzo   avverso  l'ordinanza  di  convalida  di  licenza  per  finita
 locazione, prospettandosi una violazione degli artt.  3  e  24  della
 Costituzione, in confronto con le ipotesi di convalida di sfratto per
 finita   locazione   e  per  morosita',  nelle  quali  codesto  mezzo
 d'impugnazione e' gia' esperibile giusta le sentenze n. 167 del  1984
 e n. 237 del 1985 di questa Corte.
    2. - La questione e' fondata.
    Con  la  sentenza  n.  167  del  1984  questa  Corte ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 404 cod. proc. civ.,  nella
 parte  in  cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza
 di  sfratto  per  finita  locazione;  illegittimita'  successivamente
 estesa,  per  "identita'  di ragione", dalla sentenza n. 237 del 1985
 all'ipotesi di sfratto per morosita'.
    A tali pronunce,  che  hanno  ampliato  il  ventaglio  dei  rimedi
 esperibili  avverso l'ordinanza di sfratto, questa Corte e' pervenuta
 considerando  il  contenuto  sostanzialmente  decisorio  di   codesto
 provvedimento  a  fronte delle caratteristiche di cognizione sommaria
 proprie  del  relativo  procedimento,  scandito  dalla  brevita'  dei
 termini  a  comparire. La stessa motivazione vale dunque per ritenere
 costituzionalmente  illegittima  la  denunciata  norma  con  riguardo
 all'ipotesi di convalida di licenza per finita locazione. Ed infatti,
 nel  quadro  normativo  di  evoluzione ed organica sistemazione della
 disciplina delle locazioni in cui  si  colloca  l'anzidetta  tendenza
 espansiva  (recentemente  ribadita dalla sentenza n. 51 del 1995), il
 lasso di tempo che intercorre tra la  convalida  e  la  scadenza  del
 contratto non assume alcuna rilevanza differenziatrice.
    Tanto,  del resto, risulta indirettamente dalla stessa sentenza n.
 167 del 1984, la quale ha  considerato  esperibile  l'opposizione  di
 terzo  anche  avverso  l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 30, quarto
 comma, della legge 27 luglio 1978, n. 332, che consente  al  locatore
 di   convenire  in  giudizio  il  conduttore  chiedendo  il  rilascio
 dell'immobile  "prima  della  data  per  la  quale  e'  richiesta  la
 disponibilita'  ovvero  quando  tale  data sia trascorsa senza che il
 conduttore abbia  rilasciato  l'immobile".  D'altra  parte,  il  dato
 testuale  costituito  dall'art. 657 cod. proc. civ., coniugato con il
 carattere additivo che le precedenti decisioni hanno assunto rispetto
 all'art.  404  cod.  proc.  civ.,  non  consente   un'interpretazione
 adeguatrice  di  quest'ultima  norma; la quale, dunque, va dichiarata
 costituzionalmente illegittima in parte qua.