P. Q. M. Visti gli artt. 321 e 253 el c.p.p. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara la sospensione del giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione perizia emesso dal pretore di Treviglio in data 15 febbraio 1995 proposto dal p.m. presso la pretura circondariale di Bergamo; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notificazione del presente provvedimento, a cura della cancelleria, all'istante p.m. presso la pretura circondariale di Bergamo; all'ing. Crippa Gianandrea, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bergamo, addi' 5 giugno 1995 Il presidente: RIZZARDI I giudici: INTERLANDI-DIVITA 95C1082