P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  321  e  253 el c.p.p. e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara la sospensione del giudizio  di  opposizione  avverso  il
 decreto  di  liquidazione  perizia emesso dal pretore di Treviglio in
 data  15  febbraio  1995  proposto  dal  p.m.   presso   la   pretura
 circondariale di Bergamo;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina la notificazione del presente provvedimento, a  cura  della
 cancelleria,  all'istante  p.m.  presso  la  pretura circondariale di
 Bergamo;  all'ing.  Crippa  Gianandrea,  nonche'  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  ed  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
      Bergamo, addi' 5 giugno 1995
                        Il presidente: RIZZARDI
                                          I giudici: INTERLANDI-DIVITA
 95C1082