P. Q. M. Riunisce i ricorsi; solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, del d.-l. 13 settembre 1991 n. 299, convertito nella legge 18 novembre 1991 n. 363, nella parte in cui rende applicabile il r.d.-l. 25 gennaio 1931 n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931 n. 460, per contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione; Rimette gli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio della prima sezione civile il 30 marzo 1995. Il presidente: MONTANARI VISCO 95C1099