P. Q. M.
    Riunisce   i   ricorsi;   solleva  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, del d.-l.  13  settembre
 1991  n.  299,  convertito nella legge 18 novembre 1991 n. 363, nella
 parte in cui rende applicabile il r.d.-l.  25  gennaio  1931  n.  36,
 convertito  nella  legge  9 aprile 1931 n. 460, per contrasto con gli
 artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione;
    Rimette gli atti alla Corte costituzionale e sospende il  processo
 in corso;
    Dispone  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti, al p.m. ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
      Cosi' deciso in Roma  nella  camera  di  consiglio  della  prima
 sezione civile il 30 marzo 1995.
                    Il presidente: MONTANARI VISCO
 
 95C1099