PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  7,  comma  6, ultimo periodo, limitatamente alle parole "o
 gruppi di  liste  collegate",  della  legge  25  marzo  1993,  n.  81
 (Elezione  diretta  del  sindaco, del presidente della provincia, del
 consiglio  comunale  e  del  consiglio  provinciale),  sollevata,  in
 riferimento  agli artt. 1, secondo comma, 48, secondo comma, 49 e 51,
 primo  comma,  della  Costituzione,  dal  Consiglio  di   Stato   con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C1203