P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n.
 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per  violazione
 degli  artt.  3,  77,  comma  2  e  97, comma 1 della Costituzione, e
 solleva  di  ufficio  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  8 n. 1 del d.-l. 21 giugno 1995 n. 238 (Interventi urgenti
 sul processo civile e sulla disciplina  transitoria  della  legge  26
 novembre  1990,  n.  353,  relativa  al medesimo processo) pubblicato
 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  144  del  22
 giugno 1995;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, per violazione
 degli artt. 3, 70, 72, 76, 77, 97, 101, 102 e 108 della Costituzione,
 e solleva  d'ufficio  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'intero d.-l. 21 giugno 1995 n. 238;
    Dispone  la  sospensione  del  presente  procedimento  monitorio e
 l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  venga
 notificata  al  procuratore  del  ricorrente  ed  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri nonche' comunicata al Presidente della  Camera
 dei  deputati  e  al  Presidente del Senato della Repubblica e che le
 prove di  questi  ultimi  adempimenti  siano  accluse  alla  presente
 ordinanza  al momento della trasmissione degli atti alla ecc.ma Corte
 costituzionale.
      Napoli, addi' 25 luglio 1995
                     Il giudice di pace: ERCOLINO
 
 95C1272