P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 77, comma 2 e 97, comma 1 della Costituzione, e solleva di ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 n. 1 del d.-l. 21 giugno 1995 n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1995; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 70, 72, 76, 77, 97, 101, 102 e 108 della Costituzione, e solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'intero d.-l. 21 giugno 1995 n. 238; Dispone la sospensione del presente procedimento monitorio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al procuratore del ricorrente ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica e che le prove di questi ultimi adempimenti siano accluse alla presente ordinanza al momento della trasmissione degli atti alla ecc.ma Corte costituzionale. Napoli, addi' 25 luglio 1995 Il giudice di pace: ERCOLINO 95C1272