P. Q. M.
   Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo 1953, n. 87, sospende il
 giudizio fino all'esito della decisione della Corte costituzionale;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la
 risoluzione   delle    prospettate    questioni    di    legittimita'
 costituzionale e precisamente: dell'art. 1, sessantacinquesimo comma,
 della  legge  28  dicembre  1995,  n. 549, che ha sostituito il sesto
 comma dell'art.  5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n.  333,  convertito
 con  legge  8 agosto 1992, n. 359, estendendo l'applicazione di detto
 art. 5-bis anche alle ipotesi di risarcimento del danno  derivato  da
 illegittime occupazioni espropriative, da indennizzarsi con i criteri
 di cui ai commi primo, terzo e quinto dello stesso art. 5-bis se aree
 edificabili e con i criteri di cui al quarto comma se aree agricole o
 non  edificabili,  consentendo  altresi'  l'applicazione    anche del
 secondo  comma  articolo  citato  alle   ipotesi   risarcitorie   e/o
 indennitarie per suoli edificabili; per non aver esclusa la riduzione
 del  40%  dei  cui  al primo comma dell'art. 5-bis in caso di offerta
 incongrua; per aver esteso la norma anche ai giudizi in corso  ed  in
 tutti  i  casi  in  cui  detto  risarcimento  del danno non sia stato
 determinato in via definitiva, per contrasto delle  norme  denunciate
 con  gli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 97, primo e
 secondo comma e 113, primo e secondo comma, della Costituzione  della
 Repubblica italiana;
   Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti
 costituite nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e
 comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
     Salerno, addi' 8 febbraio 1996
                      Il presidente estens.: orza
 96C0488