P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio fino all'esito della decisione della Corte costituzionale; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione delle prospettate questioni di legittimita' costituzionale e precisamente: dell'art. 1, sessantacinquesimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito il sesto comma dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, estendendo l'applicazione di detto art. 5-bis anche alle ipotesi di risarcimento del danno derivato da illegittime occupazioni espropriative, da indennizzarsi con i criteri di cui ai commi primo, terzo e quinto dello stesso art. 5-bis se aree edificabili e con i criteri di cui al quarto comma se aree agricole o non edificabili, consentendo altresi' l'applicazione anche del secondo comma articolo citato alle ipotesi risarcitorie e/o indennitarie per suoli edificabili; per non aver esclusa la riduzione del 40% dei cui al primo comma dell'art. 5-bis in caso di offerta incongrua; per aver esteso la norma anche ai giudizi in corso ed in tutti i casi in cui detto risarcimento del danno non sia stato determinato in via definitiva, per contrasto delle norme denunciate con gli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 97, primo e secondo comma e 113, primo e secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Salerno, addi' 8 febbraio 1996 Il presidente estens.: orza 96C0488