P. Q. M.
   Visti  gli  art.  23  e  seguenti  della legge 11 marzo 1953 n. 87,
 dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata,  in  riferimento
 agli  artt.    3,  24  e  25  della  Costituzione,  la  questione  di
 legittimita' costituzionale  dell'art.  34,  secondo  comma,  c.p.p.,
 nalla  parte  in  cui  non  prevede  l'incompatibilita' a svolgere le
 funzioni di giudice  dell'udienza  preliminare  del  giudice  per  le
 indagini   preliminari   che  abbia  disposto  una  misura  cautelare
 personale nei confronti dell'imputato;
   Sospende il procedimento di ricusazione in corso;
   Ordina che il giudice per  l'udienza  preliminare  ricusato,  dott.
 Luigi  Picardi,  sospenda  ogni  attivita'  processuale nei confronti
 degli  imputati  ricusanti  Barbella  Vincenzo,  Barbato  Giovanni  e
 Busiello Antonio, ad eccezione degli atti urgenti;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Ordina che la presente ordinanza venga  notificata,  a  cura  della
 cancelleria, al giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale
 di  Napoli,  ufficio  XI,  agli  imputati  Barbella Vincenzo, Barbato
 Giovanni e Busiello Antonio, al p.g. in sede  ed  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri,  e che venga comunicata ai Presidenti delle
 due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Napoli il 23 gennaio 1996
                     Il presidente: De Cristofaro
                                      I consiglieri: Del Bene - Ionata
 96C0489