P. Q. M. Visti gli art. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., nalla parte in cui non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; Sospende il procedimento di ricusazione in corso; Ordina che il giudice per l'udienza preliminare ricusato, dott. Luigi Picardi, sospenda ogni attivita' processuale nei confronti degli imputati ricusanti Barbella Vincenzo, Barbato Giovanni e Busiello Antonio, ad eccezione degli atti urgenti; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Napoli, ufficio XI, agli imputati Barbella Vincenzo, Barbato Giovanni e Busiello Antonio, al p.g. in sede ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Napoli il 23 gennaio 1996 Il presidente: De Cristofaro I consiglieri: Del Bene - Ionata 96C0489