P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara ammissibile e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 1995, n. 549, con riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 97, primo comma, della costituzione; Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga, inoltre, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1996. Il presidente: Frontera 96C0497