P. Q. M.
   Visto l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
 ammissibile   e   non   manifestamente   infondata  la  questione  di
 costituzionalita' dell'art. 1, comma 65, legge 28 dicembre  1995,  n.
 549,  con  riferimento  agli  artt.  3,  42, terzo comma, e 97, primo
 comma, della costituzione;
   Sospende il processo e ordina  la  trasmissione  degli  atti  Corte
 costituzionale;
   Dispone  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e venga, inoltre, comunicata ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento.
   Cosi'  deciso  in  Lamezia  Terme, nella camera di consiglio dell'8
 febbraio 1996.
                        Il presidente: Frontera
 96C0497