P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 e seguente della Costituzione e 23 della  legge
 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante in causa e non manifestamente
 infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49,
 terzo  comma,  seconda   parte,   legge   9   marzo   1989,   n.   88
 (Ristrutturazione  dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
 dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
 lavoro)  per  contrasto  con  gli  artt. 1, 3 e 41 della Cost., nella
 parte in cui, disponendo per le imprese di servizi preesistenti  alla
 data di entrata in vigore della legge n. 88/89 la loro permanenza nel
 piu'  oneroso  inquadramento  nell'industria  ai  fini  contributivi,
 determina una ingiustificata disparita' di trattamento tra le  stesse
 e  quelle  dello  stesso  genere,  operanti  nello stesso territorio,
 costituite successivamente alla entrata  in  vigore  della  legge  n.
 88/89   e   come   tali  da  inquadrarsi  nel  meno  oneroso  settore
 "Commercio";
   Dispone la sospensione del  presente  giudizio  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  ed  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
     Firenze, addi' 20 marzo 1996
                        Il presidente: Stanzani
                                       Il giudice relatore: De Matteis
 96C0717