P. Q. M. Visti gli artt. 134 e seguente della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante in causa e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49, terzo comma, seconda parte, legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per contrasto con gli artt. 1, 3 e 41 della Cost., nella parte in cui, disponendo per le imprese di servizi preesistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 88/89 la loro permanenza nel piu' oneroso inquadramento nell'industria ai fini contributivi, determina una ingiustificata disparita' di trattamento tra le stesse e quelle dello stesso genere, operanti nello stesso territorio, costituite successivamente alla entrata in vigore della legge n. 88/89 e come tali da inquadrarsi nel meno oneroso settore "Commercio"; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 20 marzo 1996 Il presidente: Stanzani Il giudice relatore: De Matteis 96C0717