P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma  sessantacinquesimo,
 legge  28 dicembre 1995 n. 549 e dell'art. 5-bis della legge 8 agosto
 1992 n. 359, in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, cosi'
 provvede:
     1) sospende il giudizio in corso;
     2)  dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
 costituzionale;
     3)  ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
 notifica alle  parti  in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  che  ne venga data comunicazione ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Venezia il 5 marzo 1996.
                          Il presidente: Gui
 96C0720