P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma sessantacinquesimo, legge 28 dicembre 1995 n. 549 e dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, cosi' provvede: 1) sospende il giudizio in corso; 2) dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 3) ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notifica alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e che ne venga data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Venezia il 5 marzo 1996. Il presidente: Gui 96C0720