P. Q. M. Visti gli art. 134 della Costituzione; 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del comma 6 dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, nel testo modificato dall'art. 1, comma sessantacinquesimo della legge 28 dicembre 1995 n. 549, con riferimento agli art. 3, primo comma, 24, 42, secondo e terzo comma nonche' 97 della Costituzione; Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata in copia ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 23 febbraio 1996. Il presidente: Giardina Il consigliere est.: Salvago 96C0726