P. Q. M.
   Visti  gli  art.  134  della Costituzione; 1 della legge 9 febbraio
 1948 n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
 costituzionale  del comma 6 dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992
 n. 359, nel testo modificato dall'art.  1,  comma  sessantacinquesimo
 della  legge  28  dicembre  1995 n. 549, con riferimento agli art. 3,
 primo  comma,  24,  42,  secondo  e  terzo  comma  nonche'  97  della
 Costituzione;
   Dispone  la  sospensione  del  giudizio  e l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale  ed  ordina  che  a  cura  della
 cancelleria  la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa
 e comunicata in copia ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso nella camera di consiglio della prima  sezione  civile
 della Corte di Appello di Palermo il 23 febbraio 1996.
                        Il presidente: Giardina
                                          Il consigliere est.: Salvago
 96C0726