P. Q. M. Solleva di ufficio, poiche' rilevante nel presente giudizio, la questione di legittima costituzionale dell'art. 269 cpv., del c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Parma il 18 marzo 1996 Il pretore: Rota 96C0735