P. Q. M.
   Solleva  di  ufficio,  poiche'  rilevante nel presente giudizio, la
 questione di legittima costituzionale dell'art. 269 cpv., del  c.p.c.
 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa nonche' al  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati
 e del Senato della Repubblica.
     Cosi' deciso in Parma il 18 marzo 1996
                           Il pretore: Rota
 96C0735