Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con ordinanza emessa in data 1 marzo 1995. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola Allegato Ordinanza emessa nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1996 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 21 marzo 1993, n. 161 (Modificazioni al testo unico della Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 1 marzo 1995 dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana nel giudizio di responsabilita' promosso dal Procuratore regionale nei confronti di Liotta Antonio ed altri, iscritta al n. 325 del registro ordinanze 1995. Considerato che l'art. 20 della legge 11 marzo 1953 n. 87 abilita alla rappresentanza e difesa delle parti avanti alla Corte costituzionale gli avvocati abilitati al patrocinio avanti alla Corte di cassazione: Richiamata integralmente l'ordinanza emessa all'udienza del 19 aprile 1995, cui ha fatto seguito la sentenza 8 maggio 1995, n. 154; Ritenuto, pertanto, che l'avvocato Girolamo Rubino non puo' essere ammesso a partecipare alla discussione orale. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la partecipazione dell'Avvocato Girolamo Rubino alla discussione in udienza in rappresentanza e difesa delle parti private indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1996. Il Presidente: Ferri 96C0824