Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  3,  secondo  comma,  della  legge  21  marzo  1953, n. 161
 (Modificazioni al testo unico delle  leggi  sulla  Corte  dei  conti)
 sollevata,   in   riferimento   all'art.  24,  secondo  comma,  della
 Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale  per  la
 Regione Siciliana, con ordinanza emessa in data 1 marzo 1995.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
                               Allegato
                               Ordinanza
 emessa  nell'udienza  pubblica  del  9  gennaio  1996 nel giudizio di
 legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma,  della  legge
 21  marzo  1993, n. 161 (Modificazioni al testo unico della Corte dei
 conti), promosso con ordinanza emessa il 1 marzo 1995 dalla Corte dei
 conti, sez.  giurisdizionale per la Regione Siciliana nel giudizio di
 responsabilita' promosso dal Procuratore regionale nei  confronti  di
 Liotta  Antonio  ed  altri, iscritta al n. 325 del registro ordinanze
 1995.
   Considerato che l'art. 20 della legge 11 marzo 1953 n.  87  abilita
 alla   rappresentanza   e   difesa  delle  parti  avanti  alla  Corte
 costituzionale gli avvocati abilitati al patrocinio avanti alla Corte
 di cassazione:
   Richiamata integralmente  l'ordinanza  emessa  all'udienza  del  19
 aprile 1995, cui ha fatto seguito la sentenza 8 maggio 1995, n. 154;
   Ritenuto,  pertanto, che l'avvocato Girolamo Rubino non puo' essere
 ammesso a partecipare alla discussione orale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile  la  partecipazione  dell'Avvocato  Girolamo
 Rubino  alla  discussione in udienza in rappresentanza e difesa delle
 parti private indicate in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1996.
                         Il Presidente: Ferri
 96C0824