Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondate  le questioni di legittimita' costituzionale
 dell'art. 27 del d.P.R. 24 luglio  1977,  n.  616  (Attuazione  della
 delega  di  cui  all'art.  1  della  legge  22  luglio 1975, n. 382),
 dell'art.  4, numero 3, della legge della Regione  Liguria  29  marzo
 1973,  n.   9 (Disciplina per la Regione Liguria dell'esercizio delle
 funzioni trasferite o delegate dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n.  4,  in
 materia  di  assistenza  sanitaria ed ospedaliera), dell'art. 7 della
 legge della Regione Liguria 29 giugno 1981,  n.  23  (Norme  relative
 all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica,
 di  vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria) e dell'art. 14
 della legge della Regione Liguria 11 giugno 1984, n.  30  (Norme  per
 l'igiene   e   la   sicurezza   negli   ambienti   di  lavoro  e  per
 l'organizzazione e  il  funzionamento  dei  presi'di  multizonali  di
 prevenzione  negli  ambienti  di  vita  e  di  lavoro), sollevate, in
 riferimento   all'art.   23   della   Costituzione,   dal   tribunale
 amministrativo regionale della Liguria, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 96C0831