P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  nel giudizio e non manifestamente infondata la
 questione  di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   1   legge
 provinciale  29  ottobre  1991  n. 30 in relazione all'art. 117 della
 Costituzione,  laddove,  in  ipotesi  di  violazione   amministrativa
 sanzionata nel solo massimo edittale, non consente all'interessato di
 accedere  alla  oblazione  corrispondendo  anche il doppio del minimo
 edittale da determinarsi a norma dell'art. 26 del c.p.;
   Dichiara la sospensione del presente giudizio  ai  sensi  dell'art.
 23  della  legge  11  marzo 1953, n.87, dispone la trasmissione degli
 atti  alla  Corte  costituzionale  e  la  notifica,  a   cura   della
 cancelleria,  della  presente  ordinanza,  alle  parti  in  causa, al
 presidente  della  Giunta  provinciale  nonche'  al  Presidente   del
 Consiglio provinciale di Bolzano.
     Bolzano, addi' 16 marzo 1996
                    Il pretore: (firma illegibile)
 96C1574