P. Q. M. Dichiara rilevante nel giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 legge provinciale 29 ottobre 1991 n. 30 in relazione all'art. 117 della Costituzione, laddove, in ipotesi di violazione amministrativa sanzionata nel solo massimo edittale, non consente all'interessato di accedere alla oblazione corrispondendo anche il doppio del minimo edittale da determinarsi a norma dell'art. 26 del c.p.; Dichiara la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.87, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica, a cura della cancelleria, della presente ordinanza, alle parti in causa, al presidente della Giunta provinciale nonche' al Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano. Bolzano, addi' 16 marzo 1996 Il pretore: (firma illegibile) 96C1574