P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonche' l'art. 1 della delibera 16 marzo 1956 (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956, n. 71, ed. speciale); ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, sessantacinquesimo comma, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, terzo comma e 97, primo comma della Costituzione, ordina la trasmissione, con la prova delle notificazioni e comunicazioni di seguito indicate, degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione stessa. Dispone la sospensione del giudizio. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata ai procuratori delle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che della stessa sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, addi' 20 febbraio 1996 Il presidente: Loi 96C1577