P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9  febbraio  1948,  n.
 1,  e  23  della  legge  11 marzo 1953, n. 87, nonche' l'art. 1 della
 delibera 16 marzo 1956 (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956, n. 71,  ed.
 speciale);  ritenuta  la  rilevanza  e  la non manifesta infondatezza
 della  questione  di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   1,
 sessantacinquesimo  comma,  della  legge  28 dicembre 1995 n. 549, in
 riferimento agli artt.  3, primo comma, 42, terzo comma e  97,  primo
 comma  della Costituzione, ordina la trasmissione, con la prova delle
 notificazioni e comunicazioni di seguito indicate,  degli  atti  alla
 Corte  costituzionale  per  la  risoluzione  della  questione stessa.
 Dispone la sospensione del giudizio.
   Ordina che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  ai  procuratori delle parti e al Presidente del Consiglio
 dei Ministri e che della stessa sia data comunicazione ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
     Milano, addi' 20 febbraio 1996
                          Il presidente: Loi
 96C1577