Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Malvica Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1997. Il cancelliere: Malvica 97C0067