Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, del
 codice  di  procedura  penale,  nella  parte  in  cui,  qualora   sia
 riproposta  la  dichiarazione  di  ricusazione,  fondata sui medesimi
 motivi,  fa  divieto  al  giudice  di  pronunciare  o  concorrere   a
 pronunciare  la  sentenza  fino a che non sia intervenuta l'ordinanza
 che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                        Il cancelliere: Malvica
   Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1997.
                        Il cancelliere: Malvica
 97C0067