P. Q. M.
   Visti  gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante in causa e  non  manifestamente
 infondata  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 6,
 comma terzo del d.-l. 12 settembre 1983,  n.  463,  convertito  nella
 legge  11  novembre  1983, n. 683, per contrasto con gli artt. 3 e 29
 della Costituzione nella parte in cui pone, in  caso  di  cumulo  tra
 piu' pensioni, ai fini della individuazione di quella da integrare al
 trattamento  minimo, criteri ingiustificatamente diversi tra pensioni
 appartenenti a diverse  o  unica  gestione,  e  meno  favorevoli  per
 quest'ultima  ipotesi,  sacrificando  in  tal  caso la funzione della
 pensione di reversibilita';
   Dispone la sospensione del  presente  giudizio  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  ed  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
    Firenze, addi' 25 settembre 1996
                        Il presidente: Stanzani
 97C0074