P. Q. M. Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante in causa e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma terzo del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 683, per contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione nella parte in cui pone, in caso di cumulo tra piu' pensioni, ai fini della individuazione di quella da integrare al trattamento minimo, criteri ingiustificatamente diversi tra pensioni appartenenti a diverse o unica gestione, e meno favorevoli per quest'ultima ipotesi, sacrificando in tal caso la funzione della pensione di reversibilita'; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 25 settembre 1996 Il presidente: Stanzani 97C0074