P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della  Costituzione,  1  della  legge  cost.  9
 febbraio  1948,  nn. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone
 di sospendere il giudizio in corso e di  trasmettere  gli  atti  alla
 Corte  costituzionale  perche'  sia risolta la sollevata questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 24
 dicembre 1969, n. 990, modificato dalla legge 20 febbraio 1977, n. 39
 di covnersione del d.-l. 23 dicembre 1976, n.  857,  nella  parte  in
 cui,  nel prevedere, in sede di approvazione, da parte del CIP, delle
 tariffe dei premi e delle condizioni  generali  di  polizza  relative
 all'assicurazione  della  responsabilita'  civile per i danni causati
 dalla circolazione degli autoveicoli, l'intervento consultivo di  una
 apposita  Commissione  ministeriale,  sostitutiva  della  Commissione
 centrale  prezzi,  ne  determina  la  composizione  in  materia  meno
 garantistica  rispetto a quest'ultima, in relazione all'art. 23 della
 Costituzione;
   Ordina alla segreteria di notificare  la  presente  ordinanza  alle
 parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne
 comunicazione ai Presidenti delle due Camere.
   Cosi'  deciso  in  Roma nelle camere di consiglio del 9 e 16 giugno
 1993.
                         Il presidente: Miceli
                                    Il consigliere estensore: Minicone
 97C0075