P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, nn. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone di sospendere il giudizio in corso e di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale perche' sia risolta la sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dalla legge 20 febbraio 1977, n. 39 di covnersione del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, nella parte in cui, nel prevedere, in sede di approvazione, da parte del CIP, delle tariffe dei premi e delle condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione degli autoveicoli, l'intervento consultivo di una apposita Commissione ministeriale, sostitutiva della Commissione centrale prezzi, ne determina la composizione in materia meno garantistica rispetto a quest'ultima, in relazione all'art. 23 della Costituzione; Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere. Cosi' deciso in Roma nelle camere di consiglio del 9 e 16 giugno 1993. Il presidente: Miceli Il consigliere estensore: Minicone 97C0075