Tutto  cio'  premesso,  la ricorrente provincia autonoma di Trento,
 come sopra rappresentata e  difesa  chiede  voglia  l'eccellentissima
 Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle
 disposizioni impugnate, in quanto finalizzano la verifica delle spese
 provinciali   a  che  tali  spese  "non  eccedano"  quelle  dell'anno
 precedente maggiorate del tasso di inflazione programmata, nonche' ad
 eventuali "misure" di contenimento, incompatibili nella  loro  stessa
 previsione  con  la Costituzione e con lo statuto di autonomia, cosi'
 come indicato in premessa ed illustrato nel ricorso.
     Padova-Roma, addi' 27 marzo 1997
           Avv. prof. Giandomenico Falcon - Avv. Luigi Manzi
 97C0349