Tutto cio' premesso, la ricorrente provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate, in quanto finalizzano la verifica delle spese provinciali a che tali spese "non eccedano" quelle dell'anno precedente maggiorate del tasso di inflazione programmata, nonche' ad eventuali "misure" di contenimento, incompatibili nella loro stessa previsione con la Costituzione e con lo statuto di autonomia, cosi' come indicato in premessa ed illustrato nel ricorso. Padova-Roma, addi' 27 marzo 1997 Avv. prof. Giandomenico Falcon - Avv. Luigi Manzi 97C0349